Regolamento comunale per la tutela degli animali. Ecco che cosa prevede

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BARGA – Come riportato ieri, il comune di Barga, con voto unanime di tutto il consiglio ed alla fine con una dedica alla fondatrice e per tanti anni presidente dell’Arca della Valle (associazione in difesa degli animali), Franca Bonsignori, ha varato il primo regolamento comunale  per la tutela degli animali che fissa in 38 articoli obblighi e doveri, ma anche precise linee guida per la gestione ed il rispetto degli animali.

Nell’articolo 1 si sottolinea che il comune di Barga promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell’ambiente e che riconosce alle specie animali non umane diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche. Sottolinea anche il rispetto e la tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli, ma anche di promuovere e sostenere iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali previstI.

Il  regolamento cn particolare si riferisce a cani, gatti, equini, conigli e roditori da compagnia, animali acquatici, volatili, ma anche alla fauna selvatica, per il quale il regolamento impegna l’amministrazione a favorire la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano.

Nel regolamento si vieta a chiunque sul territorio comunale di  molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi regionali in materia e dalle leggi vigenti che disciplinano l’esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

Precise disposizioni sono inserite anche riguardo alla potatura delle piante ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, che devono essere effettuate prioritariamente al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli, prevedendo l’adozione di misure idonee ad evitare la  distruzione dei nidi.

Nel regolamento si promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condannando gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

Tra i vari articoli (il 12) stabilisce che  è consentito l’accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Barga purché non in contrasto con normativa specifica di settore e di materia. L’animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone; per i cani è obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola.  All’art. 22 invece si disciplina l’accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico, in particolare per i cani che  accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, usando obbligatoriamente il guinzaglio (a tutti gli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico situati nel territorio del Comune di Barga. I proprietari devono in avere cura che gli animali non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. Viene concessa la facoltà di adottare misure limitative all’accesso previa comunicazione al Sindaco da parte del responsabile degli esercizi pubblici e commerciali nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico.

Ampio spazio, all’art. 7, è dedicato al problema del maltrattamento animali. Il regolamento così tra le varie disposizioni di mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali, di tenerli in spazi angusti e/o privi dell’acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute; di tenerli in isolamento; di tenere animali in terrazze o balconi in modo permanente, isolarli in rimesse o cantine o scantinati oppure segregarli in contenitori o scatole.

Tra i vari divieti quello di trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei vani bagagli delle auto. E’ vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

E’ vietato catturare e uccidere specie aviarie, se non nei casi in cui si riscontrino problematiche di tipo sanitario, igieniche o di decoro urbano, oltre che la distruzione di siti di nidificazione durante il periodo di riproduzione e dello svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.

Alla fine il regolamento stabilisce anche le sanzioni relative a chi contravviene alle regole e chi è deputato a farli rispettare.

 

Di seguito, tutti gli articoli dei nuovo regolamento comunale.

 

 

Art. 1 – Profili istituzionali

  1. Il Comune di Barga (di seguito anche “Comune”), nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell’ambiente.
  2. Il Comune riconosce alle specie animali non umane diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
  3. Il Comune di Barga individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
  4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.
  5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
  6. Il Comune si impegna a promuovere la conoscenza delle norme del presente regolamento e di tutte le norme statali e regionali di tutela degli animali, che sono incluse nel presente Regolamento, allo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana.

Art. 2 – Valori etici e culturali

1.Il Comune di Barga, in base all’art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l’accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell’infanzia e della vecchiaia.

2.Il Comune di Barga, in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli animali e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia riconosce alle specie animali non umane diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. A tal fine l’Amministrazione promuove l’informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza volte ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini, per una giusta e sana convivenza fra specie umana e fauna urbana.

Art. 3 – Competenze del Sindaco

  1. Il Sindaco, nell’ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall’elenco di quelle cacciabili, escluse quelle delegate ad altri Enti, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
  2. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l’attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4 – Tutela degli animali

  1. Il Comune di Barga riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
  2. Il Comune, in base alla L. 281/91 ed alla L.R. 59/09, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condannando gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento i casi di cui all’art. 3 comma 2 della L.R.T. n. 59/09;
  3. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

 

Titolo II –DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 – Definizioni ed ambito di applicazione

  1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
  2. Il presente regolamento si applica agli animali che vivono, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune di Barga nell’ambito di un rapporto di interazione e convivenza con l’uomo.

 

Titolo III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6 – Detenzione di animali

  1. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela. E’ vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali.
  2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
  3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
  4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
  5. E’ vietato detenere l’animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.
  6. E’ vietato tenere cani ed altri animali all’esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia, nel caso di cani, dovrà essere adeguata alle dimensioni dell’animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un’adeguata tettoia; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d’acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell’animale.

Art. 7 – Maltrattamento di animali

  1. E’ vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
  2. E’ vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell’acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.
  3. E’ vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
  4. E’ vietato tenere animali in terrazze o balconi in modo permanente, isolarli in rimesse o cantine o scantinati oppure segregarli in contenitori o scatole.
  5. E’ vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
  6. E’ vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
  7. E’ vietato ricorrere all’addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
  8. E’ vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
  9. Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita o la detenzione di animali colorati artificialmente.
  10. E’ vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei vani bagagli delle auto.
  11. E’ vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
  12. E’ vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
  13. E’ vietato non garantire agli animali detenuti l’alternanza naturale del giorno e della notte.
  14. E’ vietato catturare e uccidere specie aviarie, se non nei casi in cui si riscontrino problematiche di tipo sanitario, igieniche o di decoro urbano, oltre che la distruzione di siti di nidificazione durante il periodo di riproduzione e dello svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.
  15. Sono vietati su tutto il territorio del Comune di Barga, la vendita, la detenzione e l’uso dei collari elettrici e collari con le punte rivolte verso l’interno.
  16. Si intende qui riportato e di conseguenza applicato l’articolo 17 della L.R. n. 59/09.

 

 

Art. 8 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

  1. E’ fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l’esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

Art. 9 – Abbandono di animali

  1. E’ severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
  2. E’ vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali potenzialmente pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia, in accordo all’art. 672 del codice penale, al quale si rinvia.
  3. E’ vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od idonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.
  4. Salvo quanto disposto dall’art .672 C.P. è vietato lasciare vagare animali nelle aree pubbliche. La violazione della presente disposizione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 258,00.

Art. 10 – Avvelenamento di animali

  1. E’ severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
  2. I medici veterinari, privati o operanti all’interno dell’Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare, all’autorità competente tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza.
  3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell’ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell’attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.

Art. 11 – Attraversamento di animali, sottopassaggi e cartellonistica

  1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, dovrà essere apposto un segnale di pericolo: “Animali selvatici” di cui al Codice della Strada. La specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti sarà indicata con pannello integrativo.
  2. Chiunque, in caso di incidente, da cui derivi danno ad uno o più animali ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto misure idonee ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.

Art. 12 – Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

  1. E’ consentito l’accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Barga purchè non in contrasto con normativa specifica di settore e di materia.
  2. L’animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola.
  3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
  4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
  5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto.

Art. 13 – Esposizione di animali e vendita

  1. E’ vietata l’esposizione di animali al pubblico in vetrina oltre i termini previsti dall’art. 12 della LR n. 59/09 (non più di 5 ore giornaliere), è vietata l’esposizione di animali all’esterno dei negozi sulla pubblica via.
  2. Gli animali in esposizione, detenuti all’interno o all’esterno dell’esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.
  3. L’esposizione di volatili all’esterno o all’interno degli esercizi commerciali deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie idonee.
  4. Per le dimensioni dei contenitori in cui ospitare cani, gatti ed altri mammiferi da compagnia oppure sauri, serpenti, e tartarughe, dovranno essere rispettate quelle indicate dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 38/r del 4 agosto 2011.
  5. Al termine del periodo di esposizione gli animali dovranno essere collocati in adeguati spazi per il riposo degli stessi.
  6. Ogni esercizio commerciale di cui al presente articolo è obbligato alla tenuta di un registro di carico e scarico dove andranno annotati tutti i movimenti, in entrata ed uscita, degli animali dall’esercizio stesso, assieme alle generalità complete degli acquirenti. Le pagine del registro dovranno essere numerate e vidimate con timbro della Asl Il registro dovrà essere sempre a disposizione degli organi addetti alla vigilanza.
  7. L’esposizione di volatili all’esterno o all’interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni di Legge.
  8. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l’esposizione di animali, hanno l’obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l’acqua necessari; nel caso che l’attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di Legge relative alle dimensioni delle gabbie.
  9. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell’attività per l’intera giornata, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa prevista.

Art. 14 – Manifestazioni, spettacoli e mostre

  1. Sono vietate forme di spettacolo ed intrattenimento con l’utilizzo degli animali, ad eccezione dei circhi equestri e delle manifestazioni storico-culturali presenti nell’elenco di cui all’art. 15 della L.R. 59/2009.
  2. Le mostre e l’attività circense sono soggette all’osservanza delle linee guida CITES (convenzione internazionale ratificata con la L. 874/1975), emanate con documento del 13.04.2006 recante criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, ai sensi della L. 150/92 e della L. 426/98.
  3. Sono fatte salve le figure di cui agli artt. 14/15 della L.R.N. 59/09.

Art. 15 – Detenzione di animali

  1. Chi accudisce o detiene un animale dovrà assicurare la sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.
  2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo detenuti dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l’età e le condizioni di salute.
  3. Il soggetto possessore dell’animale deve impegnarsi a: – controllarne la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione, e prendersi cura della eventuale prole; – rifornire l’animale di cibo e di acqua con tempistica adeguata; – assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie nonché un livello adeguato di benessere nel rispetto delle sue caratteristiche etologiche; – iscriverlo all’anagrafe regionale ove previsto.
  4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
  5. La detenzione degli animali in abitazioni private deve assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l’osservanza della quiete del vicinato nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell’articolo 844 Codice Civile.
  6. Gli animali di affezione, possono essere soppressi solo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
  7. I cani di elevata e comprovata aggressività devono essere sottoposti ad appositi percorsi di recupero comportamentale finalizzati alla stabilizzazione caratteriale dell’animale ad opera di professionisti autorizzati.

Art. 16 – Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

  1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l’animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell’automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.
  2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.
  3. Il conducente deve comunque assicurare all’animale: – corretta areazione dell’abitacolo del veicolo o del vano dedicato all’alloggio degli animali; – in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste per consentirne adeguato movimento.

 

 

Art. 17 – Divieto di accattonaggio

  1. E’ fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età con ruoli attivi nella pratica dell’accattonaggio.
  2. E’ altresì vietato, nella suddetta pratica, esibire madri con cuccioli lattanti o da svezzare, cuccioli, animali selvatici, animali in situazione di incuria e denutrizione, animali in precario stato di salute o sofferenti, allo scopo di suscitare l’altrui pietà.
  3. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali di cui al comma 1 possono essere sottoposti a sequestro nei casi in cui ci siano evidenze di maltrattamento o in particolari circostanze inerenti la salute o lo stato dell’animale.

 

Titolo IV – CANI

Art. 18 – Attività motoria e rapporti sociali

  1. Al cane, considerato fra gli animali il più sociale, oltre alle normali e dovute necessità fisiologiche (acqua, cibo, spazio e altro) vengono riconosciute precise necessità che attengono nello specifico all’attività fisica quotidiana.
  2. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l’opportuna attività motoria durante la quale dovrà espletare i propri bisogni fisiologici.
  3. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
  4. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare comunque uscite per garantirne la motorietà. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo art. 19.
  5. E’ vietato detenere cani legati o a catena in modo permanente
  6. E’ vietato tenere i cani in isolamento e in condizioni che rendono impossibile il controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
  7. I cani di proprietà circolanti nelle pubbliche vie o in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi condominiali comuni, sono condotti con guinzaglio di lunghezza non superiore a due metri. La museruola, rigida o morbida, va sempre portata con sé e applicata al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti.
  8. Nelle aree appositamente attrezzate, nelle proprietà private e nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.
  9. I cani iscritti nel registro a rischio potenziale elevato istituito ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della Salute contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani devono essere sempre condotti con guinzaglio e museruola.

 

 

Art. 19 – Dimensioni dei recinti

1.Per quanto riguarda le dimensioni dei recinti, si rimanda all’Allegato A – Specifiche tecniche relative alla modalità di custodia del Regolamento 4 agosto 2011, n. 38/r.

Art. 20 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

  1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate.
  2. E’ vietato l’accesso ai cani nelle aree giochi per bambini.
  3. Nella conduzione dei cani è fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio. Va utilizzata anche la museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.

Art. 21 – Aree e percorsi destinati ai cani

  1. Nell’ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
  2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

Art. 22 – Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico

  1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, usando obbligatoriamente il guinzaglio, a tutti gli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico situati nel territorio del Comune di Barga; tale accesso è consentito nella misura di un solo cane per proprietario o detentore.
  2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, devono inoltre avere cura che gli animali non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
  3. Viene concessa la facoltà di adottare misure limitative all’accesso previa comunicazione al Sindaco da parte del responsabile degli esercizi pubblici e commerciali nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico. Tale limitazione può interessare gli spazi accessibili oppure le modalità dell’accesso stesso, ma non può in alcun modo configurarsi come un divieto assoluto.
  4. La comunicazione di cui al punto precedente non può considerarsi valida quando l’Amministrazione Comunale la respinga dandone adeguata motivazione entro 30 giorni dal ricevimento.
  5. I gestori degli esercizi pubblici devono dare evidenza del permesso o divieto di entrata ai cani all’interno del proprio locale. I gestori di esercizi pubblici nei quali stazionano abitualmente animali ed in particolare cani, devono avvisare preventivamente gli avventori. I gestori degli esercizi pubblici devono dare evidenza del permesso o divieto di entrata ai cani all’interno del proprio locale. I gestori di esercizi pubblici nei quali stazionano abitualmente animali ed in particolare cani, devono avvisare preventivamente gli avventori.

 

 

Art. 23 – Obbligo di raccolta delle deiezioni

  1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, degli animali hanno l’obbligo di pulizia degli escrementi e dell’urina prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere o preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.
  2. L’obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell’intero territorio comunale.
  3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, degli animali devono disporre di strumenti idonei alla rimozione degli escrementi.

Art. 24 – Confisca e sequestro amministrativo del cane

1.I soggetti adibiti alle funzioni di controllo e di vigilanza, come di seguito meglio specificati, che nell’esercizio delle rispettive funzioni, rilevino fatti integranti gli estremi del maltrattamento del cane, ai sensi del presente regolamento e delle ulteriori normative regionali e nazionali in materia, possono disporre il sequestro cautelativo dell’animale e nel caso si pervenga alla condanna o all’applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., ne è sempre ordinata la confisca.

  1. Il sequestro del cane, data la sua funzione cautelativa e temporanea, comporta la sottrazione dello stesso dalla materiale disponibilità del proprietario ed il suo trasferimento al canile rifugio, struttura presso cui sarà preso in custodia dall’Amministrazione Comunale, con richiesta di rimborso delle spese di mantenimento e cura al proprietario.
  2. Nel caso poi, che a seguito delle ipotesi previste al precedente comma 1, si giunga alla condanna o all’applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., è sempre ordinata la confisca del cane, la quale, comportando l’ablazione del diritto in capo al proprietario, determinerà il trasferimento definitivo della proprietà del cane all’amministrazione comunale.

Art. 25 – Ritrovamento e gestione dei cani vaganti sul territorio del Comune

1.Per quanto riguarda il ritrovamento e la gestione dei cani rinvenuti vaganti si fa riferimento al Regolamento per la gestione del servizio associato in materia di Randagismo.

 

Titolo V – GATTI

Art. 26 – Definizioni

  1. Per “gatto libero” si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
  2. Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti (minimo 2) che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o aperto al pubblico.
  3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata “gattara”.
  4. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato.
  5. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di Barga procederà a sporgere denuncia ai sensi delle norme vigenti.
  6. L’Azienda Sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all’interno della colonia di provenienza.
  7. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall’Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato, che da personale appositamente incaricato dall’Amministrazione Comunale.
  8. Fino alla vigenza del Servizio Associato in materia di Randagismo le disposizioni di cui al presente articolo sono da esso disciplinate.

Art. 27 – Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e

  1. Il Comune riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi.
  2. Al gattaro/a deve essere permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell’intero territorio comunale.

Art. 28 – Colonie feline

  1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Barga che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal I° comma dell’articolo 638 del Codice Penale.
  2. Le colonie feline che vivono all’interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con l’Azienda Sanitaria, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
  3. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente Unità Operativa Sanità Animale dell’Azienda Sanitaria ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.
  4. Fino alla vigenza del Servizio Associato in materia di Randagismo le disposizioni di cui al presente articolo sono da esso disciplinate.

Art. 29 – Alimentazione dei gatti

1.I/le gattari/re sono obbligati a rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.

Titolo VI – FAUNA SELVATICA, ESOTICA ED ALTRE SPECIE ANIMALI

Art. 30 – Fauna selvatica

1.La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell’11 febbraio 1992.

2.La Civica Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano.

3.E’ vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi regionali in materia e dalle leggi vigenti che disciplinano l’esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

  1. E’ vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.
  2. E’ fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.
  3. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 dell’11 febbraio 1992 e successive modificazioni e dal D.P.G.R. n. 13/R del 2004.
  4. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.
  5. L’opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, devono essere effettuate prioritariamente al di fuori del periodo riproduttivo degli uccelli, prevedendo l’adozione di misure idonee ad evitare la la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.
  6. Coloro che rinvengono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro 24 ore alla Polizia Provinciale e/o alla Polizia Municipale che disporrà i provvedimenti del caso.

Art. 31 – Detenzione di volatili ed animali acquatici

1.Si applicano anche ai volatili d’affezione ed agli animali acquatici, in quanto compatibili, le norme relative al benessere animale contenute nel presente Regolamento.

  1. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell’acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali ed avere la dimensione minima pari a (8) volte l’apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta.
  2. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l’ossigenazione dell’acqua e sono altresì vietati acquari sferici.
  3. Il volume dell’acquario non deve essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati e in ogni caso non deve mai avere una capienza inferiore a trenta (30) litri d’acqua.

Art. 32 – Conigli da compagnia

1.Alle madri ed ai piccoli dovranno essere garantiti un’idonea sistemazione in gabbia, sufficientemente spaziosa, posta in luogo luminoso ed areato al riparo dalle intemperie. Le gabbie eventualmente utilizzate per la detenzione dei conigli da compagnia devono avere le seguenti caratteristiche: dimensioni minime: almeno lunghe cm. 100, larghe cm. 50 ed alte cm.40 per due conigli adulti con griglia raccoglifieno, ciotola, beverino a sifone; il pavimento della gabbia dovrà essere liscio senza presenza di griglie di nessun tipo;

ogni animale adulto in più dovrà prevedere un aumento nelle dimensioni di cm. 30 in lunghezza e cm. 10 in larghezza.

2.Per ogni animale tenuto all’esterno, la gabbia, oltre ad avere le caratteristiche riportate al comma 1, dovrà essere posta in luogo riparato dalle intemperie e dalla luce diretta del sole, essere rialzata da terra, avere tettoia impermeabile e tre lati opportunamente schermati contro il vento. Dovrà essere consentita al coniglio almeno un’uscita giornaliera dalla gabbia, avendo cura di vigilare sulla sua attività. La gabbia dovrà essere tenuta costantemente in buone condizioni igieniche. In alternativa alla gabbia, potranno essere predisposti appositi recinti con le stesse caratteristiche. E’ severamente vietato l’abbandono in aree pubbliche.

Art. 33 – Roditori domestici e furetti

1.Le gabbie eventualmente utilizzate per la detenzione dei roditori domestici da compagnia devono avere le seguenti caratteristiche: dimensioni abbastanza ampie da permettere agli animali di muoversi agevolmente e di giocare; il pavimento della gabbia dovrà essere liscio senza presenza di griglie di nessun tipo; poste in luogo luminoso, ben areato, al riparo da correnti d’aria e dalla luce diretta del  sole, riparata dal freddo e dai rumori molesti, in un punto non isolato della casa; all’interno: ciotola, beverino o raccoglitore per l’acqua, tubi e scatole di plastica e cartone in cui i roditori possono nascondersi, apposita tana e ruota per correre in plastica non grigliata; La gabbia dovrà essere tenuta costantemente in buone condizioni igieniche.

  1. Ai Furetti dovrà essere permesso di uscire dalla gabbia per minimo tre ore durante l’arco della giornata, avendo cura di vigilare sulla loro attività.

 

Titolo VII – EQUIDI

Art. 34 – Definizioni e principi generali

  1. Fanno parte della famiglia degli equidi (Equidae) gli esemplari appartenenti alle specie cavallo, asino, mulo e bardotto.
  2. Il Comune promuove la loro tutela attraverso l’adozione di misure atte a garantirne il benessere e appropriate condizioni di vita, favorendo una corretta gestione degli stessi e reprimendo qualsiasi atto di crudeltà nei loro confronti.
  3. Il cavallo (da intendersi da qui in poi come equidi in generale) è un essere senziente e va tutelato allo scopo di preservarne il benessere psicofisico e la dignità, nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche, individuali e della specie, indipendentemente dalle eventuali attività in cui viene impiegato, sia durante le suddette attività che nei momenti di riposo.
  4. Chiunque venga a contatto con il cavallo nell’espletamento di qualsiasi mansione o attività che ne preveda l’impiego, deve tenere nei suoi confronti una condotta etica, segnalando tempestivamente al responsabile della struttura detentrice o all’autorità competente qualsiasi episodio di maltrattamento o comportamento inadeguato.
  5. Il detentore, ovvero proprietario o incaricato, è responsabile del benessere del cavallo e di una gestione atta a garantirne i bisogni fisici ed etologici primari (sistemazione, socialità, motilità, igiene, alimentazione, assistenza sanitaria).
  6. Particolare cura andrà rivolta al piede, ferrato o scalzo, attraverso regolari interventi di mascalcia ad opera di personale qualificato.
  7. Il cavallo dovrà essere iscritto all’Anagrafe degli Equidi, ai sensi della L. n. 200 del 1 agosto 2003, regolamentata dal D.M. 29 dicembre 2009 e D.M. 29 settembre 2011.
  8. Si fa assoluto divieto di mozzare la coda ai cavalli, tagliare i peli tattili del muso e delle palpebre, nonché modificare la posizione naturale degli zoccoli e fissare agli stessi dei pesi. E‘ altresì vietato l’uso di pastoie e la museruola è consentita solo in casi particolari, per brevi periodi ed esclusivamente sotto prescrizione e controllo del medico veterinario. 9. E’ vietata la somministrazione di farmaci o principi attivi senza la prescrizione sanitaria e/o in assenza di effettive patologie comprovate dal medico-veterinario. L’utilizzo e la detenzione dei farmaci veterinari viene regolamentata dal D.lgs 6 aprile 2006, n. 193 recante codice comunitario dei medicinali veterinari e successive modificazioni e integrazioni (G.U. Serie Generale n. 121 del 26 maggio 2006).
  9. La soppressione del cavallo è consentita soltanto in caso di patologie non curabili, che generino un evidente stato di sofferenza. Essa può essere praticata unicamente in anestesia generale, da un medico veterinario regolarmente iscritto all’Albo.
  10. E’ fatto divieto di sottoporre il cavallo a prestazioni eccessive o a pratiche di allevamento e/o addestramento non idonee alle capacità fisiche e alle caratteristiche, individuali e di specie, che possano danneggiarlo o causare sofferenze. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono assolutamente vietate le privazioni sensoriali, le percosse, le azioni coercitive ottenute con l’uso di strumenti e/o imboccature, le punizioni, anche attraverso la privazione di cibo e di acqua, l’iperflessione (Rollkur), e per quanto riguarda l’addestramento al salto ad ostacoli, lo sbarramento. Tali condotte verranno perseguite ai sensi dell’art. 544 ter c.p.
  11. Particolare riguardo dovrà essere adottato nei confronti di puledri (che non dovranno essere separati dalla madre prima degli 8 mesi di età) e animali anziani. Soggetti debilitati, fisicamente e/o psichicamente, andranno gestiti garantendo un completo recupero delle condizioni psicofisiche ottimali prima del loro coinvolgimento in qualsivoglia attività.
  12. Il detentore o chi pianifica le attività del cavallo, deve prevedere adeguati periodi di riposo e turnazioni. Nel caso di sudorazione intensa, deve essere previsto, dopo l’attività, un periodo di tempo adeguato per permettere il recupero all’animale e il ritorno al box/paddock solo dopo il ripristino delle condizioni ottimali.
  13. Quando non impiegato in attività, il cavallo deve essere sempre dissellato e privato di finimenti o qualunque altra attrezzatura che ne condizioni il normale movimento e/o l’utilizzo della bocca.
  14. Il cavallo non può essere sottoposto al lavoro in caso di condizioni atmosferiche avverse (eccessivo caldo o maltempo) e comunque mai subito dopo la somministrazione di cibo. Parimenti, è vietato utilizzare per lavoro e per la monta equidi anziani, malati e fiaccati, nonché le fattrici in stato di gravidanza.
  15. Il cavallo sottoposto a tosatura dovrà essere adeguatamente dotato di coperte il cui utilizzo andrà attentamente valutato al fine di evitare pericolosi sbalzi termici.
  16. Finimenti e bardatura andranno usati con competenza al fine di evitare disagi e fiaccature. E’ vietato inoltre l’uso di qualunque strumento, accessorio o pratica (compresa la marchiatura a fuoco, la focatura dei tendini e la nevrectomia) che possa causare lesioni o determinare situazioni di sofferenza fisica o psicologica all’animale.

 

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 – Sanzioni

1.Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie ex Art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 ss.mm. ii. “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, con le modalità e le forme previste dalla Legge 689/81 “Modifiche al Sistema Penale.

Per specifiche violazioni sotto indicate la sanzione amministrativa pecuniaria viene applicata nell’ambito dei limiti minimi e massimi sotto specificati:

Violazione delle disposizioni relative alle modalità di conduzione, detenzione e trasporto animali: sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00;

Violazione Artt. 20 e 23 sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.  Altre violazioni al presente Regolamento, non previste nell’elenco precedente, sono sanzionate con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.  Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate adottando, quanto all’importo, il criterio della proporzionalità tenuto conto del numero di animali coinvolti nelle violazioni.

Art. 36 – Vigilanza

Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento tutti gli agenti e gli ufficiali di Polizia Giudiziaria, nei limiti delle competenze loro attribuite.

Art. 37 – Confisca e sequestro amministrativo

1.I soggetti di cui al precedente articolo che nell’esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza, rilevino fatti integranti gli estremi del maltrattamento di animali, del divieto di combattimento di animali e del divieto di spettacoli o manifestazioni comportanti sevizie, come previsti dagli artt.544 ter, 544 quarter, 544 quiquies, 544 sexies del Codice Penale, così come modificato dall’art.1 della legge n. 189/2004, possono disporre il sequestro dell’animale, l’emissione delle relative sanzioni amministrative e nel caso si pervenga alla condanna o all’applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.c., confisca dello stesso.

2.Quanto ricavato dalle multe sarà utilizzato per programmi di sensibilizzazione o attività per il benessere animale.

Art. 38 – Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni

Contestualmente all’entrata in vigore del presente regolamento dalla data di approvazione decadono tutte  le norme e le disposizioni Comunali con esso incompatibili.

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