Cura e manutenzione del verde privato che insiste su strade pubbliche. Il comune emette ordinanza. Si rischiano sanzioni.

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BARGA – Possiedi terreni boschivi o comunque a verde che insistono sulle strade comunali. Bene, se non fai la pulizia e se non li tieni adeguatamente sicuri incorri in sanzioni. Lo prevede la nuova ordinanza del comune di Barga, la numero 69, per la manutenzione della rete stradale e vicinale di uso pubblico (Provvedimenti per la custodia e manutenzione dei fondi frontistanti la sede stradale ai fini della sicurezza).

In ottemperanza di alcuni articoli del codice della strada, il comune ha emesso questo provvedimento che è stato preso per evitare che la crescita della vegetazione con rami, piante, siepi ed arbusti in genere arrivino oltre il ciglio stradale delle vie comunali, limitando la visibilità e la larghezza della strada e quindi creando problemi di sicurezza; ma anche perché la presenza di piante di alto fusto radicate al ciglio della strada con rami protesi sulla sede viabile può rappresentare, in caso di vento, neve o pioggia un grave pericolo per la viabilità.

Peraltro, scrive l’ordinanza,  in occasione di eventi meteorologici di particolare intensità, la caduta di alberi e rami può provocare danni anche di natura penale oltre a gravi pericoli alla circolazione che possono derivare anche dall’allagamento della sede stradale dovuta all’ostruzione di tombini e fossi, specialmente nel periodo di caduta delle foglie e, successivamente, in caso di gelate notturne.

Il comune così fa sapere che il proprietario degli immobili o dei terreni confinanti con le strade a uso pubblico, ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione dei propri terreni non costituisca fonte di pericolo per il transito da parte dell’utente delle strade.

Da qui l’ordinanza che obbliga i proprietari ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria oltre che alla osservanza delle disposizioni vigenti per terreni con siepi che invadono la sede viaria e marciapiedi ed i passaggi pedonali; con rami protesi sulla sede viaria, piante poste a dimora in giardini, terreni agricoli, ovvero in aree incolte o boscate;  con piante radicate in giardini, aree incolte, con seccumi, marcescenze, rami spezzati a seguito di eventi meteorologici avversi (neve, pioggia e vento) e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente; con piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti o seminativi) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque in caso di precipitazioni atmosferiche,

Il comune ordina a tutti i proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti con le strade provinciali, comunali e vicinali aperte al pubblico transito situate nel territorio del Comune di Barga di provvedere, entro il termine di 40 giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza al taglio delle siepi, arbusti, piante e rami degli alberi che:  invadono le strade o si protraggono oltre il confine stradale;  occultano la segnaletica stradale; creano problemi di visibilità alla circolazione stradale; risultano inclinate e instabili e comunque che per le loro dimensioni o le loro caratteristiche, in occasione di nevicate o di eventi atmosferici avversi possono essere suscettibili di caduta, anche parziale, sull’area pubblica sovrastante o sottostante, su strade o su aree aperte all’uso pubblico e con pericolo per l’incolumità dei cittadini;

L’ordinanza fissa anche l’obbligo di rimuovere, ogni qualvolta se ne verifichi la necessità e nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre cinque giorni dal verificarsi dell’evento, le ramaglie che per effetto delle intemperie o di qualsiasi altra causa, cadano o si protendano lungo le strade; di provvedere alla regolare regimazione delle acque meteoriche all’interno delle aree private affinché non si verifichino versamenti straordinari sulla sede stradale.

Cosa rischia chi non osserva tale ordinanza?

In caso di mancata ottemperanza, si procederà senza ulteriore avviso all’applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dall’art. 29 e dall’articolo 211 del Codice della Strada, nonché all’attribuzione alla proprietà inadempiente delle responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente Ordinanza, oltre che dal mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi confinanti le pubbliche vie previste dalle disposizioni normative e regolamenti vigenti in materia.

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