Casa del Buglia atto 2. Nuova sentenza del TAR annulla l’ordinanza comunale del novembre 2020

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FORNACI – Il comune di Barga registra un altro no alla sua azione per richiedere la ricostruzione di Casa del Buglia. Stavolta è stato il TAR a ribadire che la cosa non è possibile, annullando l’ordinanza che fu emessa di nuovo dall’ente nel novembre del 2020, un anno fa,   in cui si imponeva per la seconda volta a KME la ricostruzione fedele dell’antico manufatto; pena, passati 90 giorni di tempo, l’acquisizione coatta dell’area. Il TAR in data 2 novembre 2021 ha disposto l’annullamento di quella ordinanza del comune, la n. 147 del 9 novembre 2020, accettando il ricorso dell’azienda. Per il comune comunque una consolazione, e non da poco, c’è. Nel ricorso che KME aveva presentato si richiedeva anche un risarcimento per danni subiti di oltre 8 milioni di euro. La richiesta risarcitoria è stata però respinta dal TAR della Toscana.

Ora questa sentenza potrebbe aprire scenari diversi rispetto a quanto già era noto? Difficile per il momento dirlo. Comunque l’azienda, quando ritirò dalla conferenza dei servizi la richiesta di approvare il progetto  pirogassificatore dichiarò anche che avrebbe assunto la decisione di ricorrere allo strumento tecnico del ritiro al solo fine di prendere in considerazione alcuni aspetti di natura urbanistica che risulteranno a seguito della definizione di contenziosi legali in corso, onde perfezionare il progetto in tutti i suoi aspetti. E quello discusso al TAR ai primi i novembre, pare essere l’ultimo di quei contenziosi aperti, a meno che il Comune non decida di ricorrere per l’ultima sentenza al consiglio di stato. Che cosa dunque deciderà adesso l’azienda? non resta che da attendere ulteriori sviluppi per capire se il progetto verrà effettivamente ripresentato o se KME deciderà per proporlo in un altro dei suoi stabilimenti in Europa.

Tornando alla sentenza del 2 novembre, questa pare porre la definitiva parola fine sulla questione casa del Buglia, giungendo peraltro dopo la sentenza dei giudici di appello del consiglio di stato dell’agosto scorso che, dopo una sentenza del TAR a favore del comune, avevano invece reputato  che la Casa fosse crollata per caso fortuito (maltempo) e che pertanto il Comune non potesse pretenderne la ricostruzione da parte dell’Azienda.

Per il TAR il ricorso di KME è fondato perché si ribadisce che deve ritenersi indimostrata la sussistenza di profili di rilevanza storico-culturale di “Casa Buglia”, mancando un chiaro e documentato riferimento del Comune alla disposizione del piano strutturale che avrebbe introdotto il vincolo.

Il TAR conferma, come già sentenziato anche dal consiglio di stato, l’assenza di un’adeguata motivazione in ordine alla sussistenza del vincolo gravante sull’immobile. Pertanto l’ordinanza comunale , che non avrebbe introdotto alcuna aggiunta o specificazione circa la natura e la fonte del suddetto vincolo, non può che ritenersi inficiata dallo stesso vizio. Deve inoltre ritenersi indimostrata la sussistenza di profili di rilevanza storico-culturale di “Casa Buglia”, mancando un chiaro e documentato riferimento del Comune alla disposizione del piano strutturale che avrebbe introdotto il vincolo.

Peraltro, dice il TAR, occorre rilevare che anche lo smaltimento del materiale proveniente dal crollo del fabbricato denominato Casa Buglia è stato eseguito in data 13 aprile 2019, e quindi anche la mancanza del materiale di cui era composto l’immobile, l’attuale assenza dei muri e il difetto di elementi indicanti la preesistente consistenza renderebbero impraticabile la fedele ricostruzione imposta dal comune.

E’ fondata per il TAR anche la censura riguardante la parte dell’atto impugnato in cui il Comune invita a regolarizzare la domanda di sanatoria e di accertamento di compatibilità paesaggistica avente a oggetto la demolizione delle coperture e delle finiture degli altri edifici. Le modifiche subite dagli edifici diversi da Casa Buglia sono irrilevanti dal punto di vista dell’impatto edilizio e paesaggistico, e per questo non occorre l’istanza di sanatoria e di accertamento di compatibilità paesaggistica.

Per quanto concerne la pretesa risarcitoria (KME aveva chiesto oltre 8 milioni di euro), ad avviso del Collegio non sussiste alcun danno all’immagine. Né vi è prova di contenuti delle interviste rilasciate dai sindaci in carica che sarebbero state lesive dell’immagine di KME.

Peraltro l’ordinanza comunale per il TAR non avrebbe in alcun modo interferito anche con il giudizio della conferenza dei servizi in atto per il pirogassificatore. La conferenza di servizi per il TAR  ha evidenziato molteplici ragioni ostative alla realizzazione del nuovo stabilimento e della nuova piattaforma energetica, gran parte delle quali esulano dalla questione dell’invariante strutturale “Casa Buglia”, quali ad esempio il parere negativo in relazione alla componente salute pubblica e l’esito negativo della valutazione d’incidenza sul sito Natura 2000; a ciò si aggiungono varie criticità del progetto, segnalate dalla conferenza, criticità che nulla hanno a che fare con questa ordinanza, secondo il TAR (l’azienda evidentemente su questo non la pensa così). Per il TA>R comunque non vi è un nesso causale tra l’ordinanza del novembre di un anno fa e il richiamato preavviso di rigetto, il quale sarebbe stato adottato anche in difetto della prima.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto in relazione alla domanda di annullamento, restando assorbite le censure non esaminate; deve invece essere respinta la richiesta risarcitoria. Il comune, anche in questo caso, dovrà però pagare le spese legali, pari a 4000 mila euro, oltre a tutti gli altri accessori di legge.

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