Invariante strutturale terreni di KME. La decisione del TAR riapre la partita del pirogassificatore

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La questione della  cosiddetta invariante strutturale di tipo ambientale che fu approvata dal comune nell’aprile 2019, oggetto anche di una delle motivazioni che nei mesi scorsi ha portato la conferenza dei servizi ad esprimere il proprio preavviso di rigetto al progetto del gassificatore e che di fatto poneva un serio veto sulla realizzazione del pirogassificatore non sussiste per il TAR di Firenze. Lo dice, come già reso noto oggi, il tribunale amministrativo regionale, con la sentenza emessa il 22 settembre scorso ed emersa oggi.

Una sentenza che di fatto riapre la partita del pirogassificatore; proprio riflettendo su quelli che erano stati i punti che avevano portato la conferenza dei servizi ad esprimere un preavviso di diniego al progetto presentato da KME: l’incompatibilità del progetto in rapporto al criterio escludente di localizzazione definito per Impianti di incenerimento e di co-incenerimento, ovvero la presenza di aree individuate come “invarianti strutturali” a valenza ambientale.

La KME un particolare chiedeva al TAR, ed alla fine ha ottenuto, l’annullamento della deliberazione che il consiglio comunale assunse nell’aprile del 2019: una interpretazione autentica  dell’art. 31 del piano strutturale che in sostanza sosteneva appunto la presenza per tali terreni di una invariante strutturale ambientale. Una deliberazione che di fatto, se confermata, sarebbe stata difficilmente superabile per l’ottenimento del via libera al progetto del gassificatore.

Il TAR però nella sua sentenza dice che appare evidente che la zona in questione non possa essere qualificata alla stregua di un’invariante strutturale a valenza ambientale: “Essendo – dice la sentenza – tale qualifica incompatibile con l’importanza strategica  per l’economia Toscana che viene riconosciuta  a questo comparto produttivo al quale è stata attribuita invece la qualifica di invariante strutturale per ragioni di prominente natura economica, produttiva, infrastrutturale” e che in sostanza tutto questo di fatto è riconosciuto nel piano strutturale e nel regolamento urbanistico del comune di Barga.

Nella sentenza peraltro si ritiene evidenti i vizi denunciati da KME (che aveva anche chiesto – ma questo non lo ha ottenuto – un risarcimento danni al comune ndr): “Di eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento, disparità di trattamento, lesione dell’affidamento che affliggono la delibera del consiglio comunale dell’aprile 2019″.

Per il TAR è evidente che: “l’attività posta in essere dal comune esuli dai limiti dell’attività interpretativa per concretizzare invece una illegittima attività novativa delle fonti, diretta a creare, in aperta violazione dei suddetti principi, una regola apposita per il procedimento autorizzativo in questione (quello del gassificatore oggetto della conferenza dei servizi ndr)”

Per questi motivi il TAR ha accolto il ricorso dell’azienda, con l’annullamento degli atti presi dal comune di Barga.

Da ricordare che KME ha richiesto ed ottenuto fino a novembre la proroga per presentare le proprie osservazioni al preavviso di rigetto della conferenza dei servizi. E’ chiaro che il contenuto della sentenza del TAR sarà al primo posto nelle difesa del progetto da parte dell’azienda e nel tentare di ribaltare gli intendimenti espressi a luglio dalla conferenza dei servizi.

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