KME e Comune di fronte al TAR. Ecco come è andata

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BARGA – Era fissata per il 13 novembre  a Firenze l’udienza al TAR  per discutere del ricorso presentato da KME contro l’ordinanza del Comune di Barga, che intimava alla Società  la completa e fedele ricostruzione dell’ex casa del Buglia e dei fabbricati limitrofi .

Il Comune aveva disposto in particolare  che se i lavori non fossero stati eseguiti nei 90 giorni di tempo indicati, tutta l’area oggetto del contendere sarebbe divenuta patrimonio della stessa amministrazione comunale.

KME nel suo ricorso contro il Comune aveva  richiesto al TAR di sospendere in via cautelare l’efficacia dell’ordinanza  e nel merito di annullarla perché illegittima .

Alla fine a Firenze si è arrivati, per il momento, ad un nulla di fatto. La vicenda è complicata e molto tecnica . Si può provare a sintetizzare il punto in cui ci troviamo dicendo che  il Comune ha deciso di sospendere gli effetti dell’ordinanza , ossia l’acquisizione dell’area dove era Casa Buglia e gli altri fabbricati, in attesa che il  TAR si pronunci nel merito ossia sulla legittimità del provvedimento. Sospendere, per il legale che difende il comune, l’avv. Giuseppe Toscano, non vuol dire che l’ordinanza non è legittima o non  valida, ma che se ne rimanda l’attuazione solo dopo che il Tribunale ha deciso se l’ordinanza emessa dal comune sia appunto legittima. Entrambi le parti in causa hanno poi richiesto che il merito dell’ordinanza e della sua legittimità vada al più presto approfondito e che in tal senso ci sia il prima possibile un  pronunciamento del Tribunale. Solo quindi dopo la sentenza del TAR  l’ordinanza verrà attuata o non attuata nelle sue sanzioni.

Il Tribunale non ha però fissato la data dell’udienza  sulla analisi del merito dell’ordinanza. Chiaro è che i tempi non sono a questo punto quantificabili, ma se il TAR darà ragione all’Amministrazione comunale  si porterà avanti il provvedimento che porterebbe il Comune ad acquisire i terreni oggetto del contendere, che sono vicini o in alcuni casi li stessi interessati anche dal progetto gassificatore. Altrimenti se darà ragione a KME l’ordinanza di fatto sarà ritenuta illegittima e annullata.

 

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