LUCCA – Con una preapertura già con questo 1 settembre e di nuovo l’8 settembre, ricomincia la stagione della caccia che poi aprirà definitivamente i battenti il 15 settembre prossimo.
Per la preapertura l’attività venatoria sarà consentita esclusivamente da appostamento e nel solo ATC di residenza venatoria o nelle Aziende Faunistico Venatorie.
Queste, nel dettaglio, le modalità previste dal provvedimento: il giorno domenica 1 settembre 2019, dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale) alle specie: tortora (Streptopelia turtur), gazza, ghiandaia e cornacchia grigia; il giorno domenica 8 settembre 2019, dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale) alle specie: gazza, ghiandaia e cornacchia grigia.
Il carniere massimo per cacciatore e per giornata sarà di 20 capi di cui non più di 10 tortore nella giornata in cui è concessa la caccia a tale specie.
Nelle stesse giornate, ai sensi della precedente delibera n. 799 del 17/06/2019, sarà possibile effettuare il prelievo in deroga (art. 37 bis della l.r. 3/1994) sullo storno (Sturnus vulgaris) ai fini di prevenire i danni all’agricoltura. L’abbattimento della specie potrà avvenire con le seguenti limitazioni:massimo 20 capi/giornata; nei vigneti, uliveti e frutteti con presenza di frutto pendente e entro i 100 metri di distanza dagli stessi; devono comunque essere presenti sistemi incruenti di prevenzione dei danni; senza l’utilizzo di richiami della specie storno.
Le giornate di apertura anticipata non sono consentite all’interno delle ZPS (zone di protezione speciale) e nelle ulteriori aree specificatamente indicate nel calendario venatorio 2019-20 di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. n. 970 del 22/07/2019.
Per quanto riguarda il calendario venatorio per la stagione 2019-20, inizierà definitivamente il 15 settembre 2019 per terminare il 31 gennaio.
Vi forniamo di seguito alcuni passaggi di quanto disposto dalla Regione Toscana.
Per l’intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l’intera stagione venatoria.
Orari di caccia
L’esercizio venatorio è consentito da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio sono indicati i seguenti specifici orari:
- a) dal 15 al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale);
- b) dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);
- c) dal 16 ottobre all’ultimo giorno di validità dell’ora legale: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);
- d) dal giorno di ripristino dell’ora solare al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
- e) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00;
- f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;
- g) dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,38;
- h) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
- i) dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15;
- l) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 06,45 alle ore 17,30.
Fanno eccezione:
- a) la caccia di selezione agli ungulati che termina un’ora dopo il tramonto;
- b) la caccia alla beccaccia che inizia un’ora dopo gli orari di cui sopra.
Carniere giornaliero
Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i venti capi di selvaggina migratoria.
Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità:
lepre: un capo; palmipedi, trampolieri e rallidi: otto capi complessivi; beccaccia: tre capi; tortora: dieci capi.
I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla struttura regionale competente.
Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell’ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti e i capi vengono registrati nelle apposite schede.
Tesserino venatorio
Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente.
Il cacciatore, all’inizio della giornata venatoria, deve marcare, con un segno (x) o (●), mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia e dell’ATC o istituto privato. Deve inoltre indicare l’eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, subito dopo l’abbattimento accertato, ogni capo di selvaggina stanziale, di selvaggina migratoria e di beccaccia. Il deposito dei capi di stanziale e di beccaccia abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l’apposizione di un cerchio attorno alla segnatura (x) o (●) che contrassegna l’abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.
Periodi di caccia e specie cacciabili
La Giunta Regionale delibera di autorizzare la caccia, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, alle
dal 15 settembre al 31 dicembre 2019 alle specie: coniglio selvatico, merlo e fagiano. Nelle Aziende faunistico venatorie, nelle aziende agrituristico-venatorie è autorizzato il prelievo del fagiano anche nel mese di gennaio 2020 in presenza di specifici piani di prelievo;
dal 15 settembre al 30 novembre 2019 alle specie: starna e pernice rossa. Nelle Aziende faunistico venatorie è autorizzato il prelievo della starna e della pernice rossa anche nel mese di dicembre 2019 in presenza di specifici piani di prelievo. Nelle Aziende agrituristico venatorie è autorizzato il prelievo della starna e della pernice rossa anche nei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020 in presenza di specifici piani di prelievo;
dal 1 ottobre al 31 dicembre 2019 la caccia è consentita alla specie allodola;
dal 15 settembre al 8 dicembre 2019 la caccia è consentita alla specie lepre comune;
dal 15 settembre al 31 ottobre 2019 la caccia è consentita alle specie: combattente, quaglia e tortora (Streptopelia turtur); per la specie quaglia nelle aree addestramento cani autorizzate, il prelievo su capi immessi è consentito anche nel periodo successivo al 31 ottobre.
dal 1 ottobre 2019 al 31 gennaio 2020 la caccia è consentita alle seguenti specie: beccaccia, cesena e tordo sassello. La caccia alla beccaccia è consentita (ai sensi dell’ art. 3 comma 7 bis della L.R. 20/2002) esclusivamente in forma vagante e con l’ausilio del cane da ferma o da cerca. Dal 1° gennaio 2020 la caccia alla beccaccia è consentita solo nelle aree vocate al cinghiale e, nelle restanti aree, solo all’interno delle aree boscate secondo la classificazione della legge regionale n. 39/2000;
dal 1 novembre 2019 al 31 gennaio 2020 la caccia è consentita alla specie moretta;
dal 15 settembre 2019 al 31 gennaio 2020 la caccia è consentita alle seguenti specie: tordo bottaccio, alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d’acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moriglione, pavoncella, porciglione, volpe e silvilago. Per il silvilago (minilepre) non vi sono limitazioni al carniere giornaliero per cacciatore né è, conseguentemente, dovuta la trascrizione dei prelievi sul tesserino venatorio;
la caccia alla volpe nel mese di gennaio 2020 può essere esercitata da squadre individuate dagli ATC nella forma della braccata con cane da seguita. Gli appartenenti alla squadra di caccia alla volpe devono essere inseriti in un elenco giornaliero a disposizione degli organi di vigilanza. In tale periodo la caccia è comunque consentita da appostamento;
la caccia al silvilago (minilepre) nel mese di gennaio 2020 è consentita, da appostamento in tutto il territorio cacciabile della Regione o con l’uso del cane da cerca o da ferma, nelle aree di cui al successivo punto 4.4) e nelle Aziende Faunistico Venatorie.
E’ autorizzata la caccia al cinghiale secondo le seguenti specifiche:
il prelievo in braccata è consentito nelle aree vocate dal 1° ottobre 2019 al 31 gennaio 2020, nel rispetto dell’arco temporale di tre mesi consecutivi previsto dall’art.18 della legge 157/1992, secondo i periodi indicati per ciascun Comprensorio;
nelle aree vocate, poste in territorio a caccia programmata, la caccia al cinghiale in braccata può essere consentita nei giorni di mercoledì, sabato, domenica e nei giorni festivi, purché non ricadenti nelle giornate di silenzio venatorio; ferme restando le tre giornate di caccia settimanali e le giornate di silenzio venatorio, per una migliore organizzazione del prelievo gli ATC possono variare i giorni destinati alla caccia in braccata al cinghiale;
il prelievo selettivo nelle aree non vocate sulla specie cinghiale, è consentito nei tempi previsti dalla Delibera della Giunta Regionale n. 42 del 14 gennaio 2019, dal 1° di gennaio al 31 dicembre 2019. Gli ATC possono riservare il prelievo selettivo sulla specie ai cacciatori di selezione iscritti alle squadre di caccia al cinghiale durante il periodo di caccia nelle aree non vocate siano a 400 metri dal confine delle aree vocate. Durante il periodo della caccia in braccata è consentito porre le poste in area non vocata sino a metri 100 di distanza dal confine dell’area vocata;
nelle aree non vocate, la caccia in forma singola, alla cerca, e con il metodo della girata è consentita, dal 1 ottobre al 31 dicembre 2019, a tutti i cacciatori iscritti all’ATC e ai cacciatori autorizzati negli istituti privati.
nelle more della realizzazione dei piani di prelievo relativi alle aree non vocate può essere prevista la caccia in braccata nei periodi individuati per Comprensorio, nelle aree boscate e cespugliate poste all’interno delle Aziende Faunistico Venatorie e Aziende Agrituristico-Venatorie poste in area non vocata, fino al completamento del piano di prelievo assegnato a ciascun Comprensorio;
la caccia al cinghiale nelle Aziende Faunistico Venatorie poste in area vocata è consentita, in selezione, in forma singola, in girata e in braccata nei tempi disposti per il Comprensorio, entro il quale esse ricadano per la maggioranza della superficie;
il prelievo selettivo sul cinghiale nelle aree vocate è riservato ai soli cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto.
La Giunta regionale approva poi specifici piani annuali e fissa i seguenti limiti di carniere stagionali prudenziali, per le specie:
- allodola, 50 capi per cacciatore,con un massimo di 10 capi al giorno,
- codone, quaglia e pavoncella 25 capi per specie e per cacciatore,
- tortora, 20 capi per cacciatore con un massimo di 5 capi al giorno,
- moretta, 20 capi per cacciatore,
- moriglione, 10 capi per cacciatore con un massimo di 5 capi al giorno,
- beccaccia, 20 capi per cacciatore di cui 3 al giorno,
- combattente e pernice rossa, 10 capi per specie e per cacciatore,
- starna, 5 capi per cacciatore.
Stabilisce poi tra le altre le seguenti limitazioni per la caccia vagante e l’uso del cane:
dal 9 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020, l’utilizzo del cane da seguita è consentito per la caccia al cinghiale in braccata secondo le specifiche indicate al punto 2);
dal 9 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020 l’utilizzo del cane da seguita è altresì consentito per la caccia alla volpe in braccata, con le squadre all’uopo individuate dall’ATC;
dal 1° al 31 gennaio 2020 l’utilizzo del cane da cerca e da ferma e la caccia vagante nel territorio a caccia programmata per la caccia alla beccaccia è consentito solo nelle aree vocate al cinghiale e, nelle restanti aree, solo all’interno delle aree boscate secondo la classificazione della legge regionale n. 39/2000; in tale periodo, la caccia vagante, anche con l’utilizzo del cane da ferma o da cerca, è consentita nelle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie;
dal 1° al 31 gennaio 2020, l’utilizzo del cane da cerca o da ferma e la caccia vagante, è altresì consentito nei territori dei Comprensori di Lucca, Livorno, Massa e Pistoia e nelle aree specificatamente individuate, per ciascuno degli ulteriori Comprensori, nell’Allegato A) al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
dal 1° al 31 gennaio 2020 è consentito altresì l’utilizzo del cane da riporto per la caccia d’appostamento fisso o temporaneo.
SI RENDONO INOLTRE NOTE PER IL COMPRENSORIO DI LUCCA LE SEGUENTI DISPOSIZIONI
E’ vietato l’impianto di appostamenti fissi e temporanei nella zona ricadente nel Comune di Capannori e compresa tra il Rio Leccio, Fossa 8, Fossa 10 e il confine con la Provincia di Pisa .Tale divieto esclusivamente per gli appostamenti fissi è applicato anche a quelle aree individuate al punto 8.5 nella delibera del Consiglio Provinciale n° 123 del 30 dicembre 2014 “ Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale ”.
E’ vietato l’esercizio dell’attività venatoria all’interno del Parco Regionale delle Alpi Apuane e nelle aree contigue intercluse ( aree estrattive all’interno del Parco ) così come previsto dalle L.R. 65/1997 e 81/1998 modificata dalla L.R. 65/2000 nonché identificato nelle cartografie allegate alle predette leggi .
L’esercizio dell’attività venatoria nelle aree contigue non intercluse (aree esterne di salvaguardia) al Parco Regionale delle Alpi Apuane, delimitate dalle cartografie allegate alla L.R. 65/1997 e 81/1998 modificata dalla L.R. 65/2000, è consentito con le seguenti limitazioni:
il numero complessivo delle giornate di caccia alla fauna migratoria non potrà superare le 40 (quaranta) per stagione venatoria; il carniere giornaliero della beccaccia (Scolopax rusticola) è ridotto numericamente a 2 (due) esemplari per ogni cacciatore; riguardo alle altre specie della fauna migratoria il carniere giornaliero è ridotto a 15 capi , con la sola eccezione del colombaccio (Columba palumbus).
L’esercizio venatorio è vietato nel Parco Regionale Migliarino-S.Rossore-Massaciuccoli, istituito con L.R. N° 61 del 13/12/79 e modificato con la delibera del Consiglio Regionale della Toscana N° 515 del 12/12/1989. Nelle aree contigue (aree esterne dette di salvaguardia al Parco Naturale “Migliarino-S.Rossore-Massaciuccoli” così come delimitate nella cartografia allegata quale parte integrante alla delibera del Consiglio Regionale n° 515 del 12/12/1989) l’esercizio venatorio si svolge nel modo seguente: il numero di capi che ogni cacciatore può abbattere giornalmente non può superare i 2 capi di selvaggina stanziale e i 15 di selvaggina migratoria di cui: Trampolieri, Rallidi e Palmipedi non più di 5 capi tra i quali non più di 3 Palmipedi; beccacce non più di 2 capi; il numero complessivo annuo di capi prelevabile da ogni cacciatore per le seguenti specie non dovrà superare: Palmipedi 20 capi; lepri 5 capi; il numero complessivo annuo di giornate di caccia da svolgersi all’interno delle aree contigue di cui sopra non potrà superare il numero di 40.
AVVERTENZA: a seguito dell’entrata in vigore del Piano Stralcio del Parco delle Apuane, approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo di detto Ente n. 21 del 30/11/2016 il perimetro delle aree contigue ove è possibile esercitare la caccia ha subito modifiche sostanziali per cui si rinvia alla cartografia del Parco stesso. In proposito si raccomanda di consultare la pagina web:
PERIODI DI CACCIA AL CINGHIALE IN BRACCATA 2019/2020
Comprensori (ATC e Istituti faunistici privati) e Periodi di caccia (fermo restando il divieto nei giorni di martedì e venerdì)
LUCCA 12 DAL 1 NOVEMBRE 2019 AL 31 GENNAIO 2020
Tag: Cinghiale, atc lucca, calendario venatorio, tresserino venatorio, caccia
Lascia un commento