BARGA – A seguito dell’Ordinanza n.103 di oggi 22 giugno avente per oggetto “Misure di sicurezza – divieto di vendita e asporto di alimenti e bevande in contenitori rigidi quali metalli e vetro per gli esercizi commerciali e di somministrazione situati nelle aree degli eventi e zone limitrofe in occasione delle manifestazioni previste nel territorio comunale”, il sindaco Caterina Campani rende noto che è fatto
DIVIETO di vendita e somministrazione, anche per mezzo di distributori automatici, di alimenti e bevande in contenitori di vetro o metallo nelle aree interessate da eventi, manifestazioni, sagre, feste paesane, che si svolgono nel territorio comunale o comunque in occasione di qualsiasi situazione che comporti aggregazione di persone; tale divieto risulta esteso anche alle aree limitrofe di ogni singolo evento, per un raggio di 100 metri dal perimetro esterno delle aree interessate dalla manifestazione stessa e nell’orario compreso tra 1 ora prima dell’inizio di ciascun evento ed 1 ora successiva alla conclusione dell’evento.
Gli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande potranno servire gli alimenti e le bevande in contenitori di vetro o metallo solo all’interno dei locali e/o negli appositi spazi allestiti e autorizzati per la somministrazione esterna al locale, vigilando che non si verifichi l’asporto dei sopradetti contenitori.
Il presente divieto è rivolto ai seguenti soggetti:
società titolari o gestori di distributori automatici;
esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, ubicati nelle aree delle manifestazioni nonché in quelle limitrofe sopra individuate;
Enti, Associazioni, Comitati e comunque a tutti coloro che in qualità di organizzatori di manifestazioni svolgono attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere o altri eventi comunque denominati.
E’ vietato inoltre l’utilizzo di bottiglie di vetro e lattine per il consumo di bevande nelle aree pubbliche e aperte al pubblico.
L’accertato e mancato rispetto della presente ordinanza da parte dei titolari e del personale addetto agli esercizi di somministrazione, oltre alle possibili conseguenze penali, è sanzionabile ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 (Articolo 7-bis Sanzioni amministrative 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro…omissis)
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e di fare osservare quanto ordinato.
All’atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato, l’inosservanza dell’ordine verrà perseguita a norma dell’art. 650 del Codice Penale.
Tag: divieto, ordinanza, bottiglie di vetro, vetro
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