Sentieri, piste forestali e mulattiere, stop a moto da cross, fuoristrada e quad?

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ROMA – Sentieri di montagna vietati a modo, fuoristrada e quad non legati ad attività silvo-forestali? Potrebbe essere se ci sarà la definitiva approvazione da parte del Parlamento. La commissione Trasporti della Camera ha dato infatti semaforo verde alle proposte di modifica del Codice della strada relativamente alla classificazione di “viabilità forestale, sentiero, mulattiera e tratturo”.

La modifica ha già fatto esultare il  presidente dell’Ente Parchi Emilia Romagna, Giovanni Battista Pasini, secondo il quale cambia adesso il concetto di sentiero e mulattiera come “strada che, per caratteristiche dimensionali e tecniche, è destinata all’esclusivo passaggio di pedoni, velocipedi e animali, fatto salvo il transito occasionale di veicoli a motore e rimorchi per scopi connessi ad attività agro-silvo-pastorali autorizzate, di servizio, vigilanza, soccorso e protezione civile, nonché ai fini dell’accesso al fondo e all’azienda degli aventi diritto”. Dunque sembra proprio che non ci potrebbero più essere escursioni in moto o fuoristrada su tali strade se la cosa approderà ed avrà il via libera dal Parlamento

I sentieri di montagna potrebbero insomma presto diventare off limits per mezzi a motore non autorizzati.

L’articolo 01, secondo il relatore che ha illustrato le modifiche, Luigi Famiglietti (PD), inserisce nel codice della strada una nuova modalità di classificazione delle strade: ‘viabilità forestale, sentiero, mulattiera e tratturo’, modificando così l’articolo 2, commi 2 e 3, del codice. Secondo Famiglietti

“In particolare tale tipologia di strada è destinata, per caratteristiche dimensionali e tecniche, all’esclusivo passaggio di pedoni, velocipedi e animali, fatto salvo il transito occasionale di veicoli a motore e rimorchi per scopi connessi ad attività agro-silvo-pastorali autorizzate, di servizio, vigilanza, soccorso e protezione civile, nonché ai fini dell’accesso al fondo e all’azienda da parte degli aventi diritto”.

E’ modificato anche l’articolo 3, comma 1 del codice e viene rinnovata la definizione di cui al n. 48 del comma di sentiero o mulattiera o tratturo. L’attuale definizione qualifica unitariamente le tre tipologie di strada; con la norma sono aggiunte alcune specificazioni che distinguono i sentieri dalle mulattiere. Si precisa infatti che la larghezza del sentiero è tale da permettere il passaggio di una sola persona per volta in uno dei due sensi di marcia. La mulattiera è tale da permettere il passaggio di una fila di animali da soma a pieno carico in uno solo dei due sensi di marcia per volta. Si precisa che il percorso o la strada possono essere anche parzialmente o totalmente provvisti di ghiaia e/o massicciata e dotati di opere per lo sgrondo delle acque e/o di sostegno laterale o trasversale per rendere possibile il transito anche in condizioni di fondo bagnato.

Si prevede che entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni procedono alla definizione delle norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo ed il collaudo della viabilità forestale nonché le categorie di veicoli ammessi alla circolazione su di essa. Viene inoltre introdotta la nuova definizione di ‘viabilità forestale’ (aggiungendo il numero 48-bis).

Commenti

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  1. Se nella bella via vecchia per Sommocolonia, mostrata nella foto, non si vieta il passaggio ai trattori e lo scavo con ruspe, il solo vietare il passaggio a pochissimo moto ogni anno serve a poco. A niente.

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