In vigore dal 6 febbraio il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, che depenalizza alcuni reati, fra cui la guida senza patente (art. 116 del Codice della Strada).
Con apposita circolare del Ministero Interno sono state chiarite le novità normative e fornite le prime indicazioni operative per cui guidare un ciclomotore, un motoveicolo, un autoveicolo o una macchina agricola senza patente perché mai conseguita o perché la patente precedentemente posseduta era stata revocata, non sarà più reato, ma illecito amministrativo punito con la sanzione pecuniaria del pagamento da 5 mila a 30 mila euro e con il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.
Stessa sanzione si applica anche: a chi pur avendo la patente, guida un veicolo diverso da quello che la patente lo abilita a condurre; a chi guida un veicolo per il quale è richiesta una categoria di patente appartenente ad un diverso gruppo; a chi guida con patente non rinnovata a seguito di mancato superamento della prescritta visita medica di conferma di validità o di revisione per accertata mancanza dei requisiti fisici; a chi ha una patente extracomunitaria scaduta di validità e continua a guidare in Italia dopo un anno dal momento in cui ha acquisito la residenza; al titolare di una patente estera che guida in Italia nonostante abbia avuto un provvedimento di inibizione alla guida per aver commesso gravi violazioni che comportano la revoca della patente.
Nel caso in cui, in un biennio, si ripeta uno dei comportamenti indicati, gli illeciti successivi continuano a mantenere la natura di reato e per essi è prevista la pena dell’arresto fino ad un anno e la confisca amministrativa del veicolo.
La Prefettura ha già ricevuto i primi fascicoli dalla Procura ed è pronta ad avviare il procedimento sanzionatorio di competenza.
Tag: reato, penale, civile, depenalizzazione, guida senza patente, patente
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