TASI, entro il 16 ottobre il pagamento della prima rata. Ecco le informazioni utili

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TASI, la nuova tassa sui servizi indivisibili. Come calcolarla, come e quando pagarla? Un bel problema per tanti cittadini del comune di Barga non avvezzi a destreggiarsi tra regolamenti ed informazioni tributarie. Un bel problema anche perché la prima rata di questo nuovo tributo andrà versata, tramite modulo F24, entro il 16 ottobre prossimo. Per la seconda tranche il pagamento è invece posticipato al febbraio 2015.
La TASi dovrà essere pagata sulle abitazioni principali (escluse categorie A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie C2, C6 e C7).
Non devono pagare la TASI, gli altri fabbricati; i terreni edificabili, i fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola; i terreni non edificabili (coltivati o incolti).

E’ in pratica l’imposta che sostituisce l’IMU prima casa che è stata abolita nel 2012 e si calcola quasi nella stessa maniera, avvalendosi della rendita catastale della propria abitazione (come per l’IMU la base imponibile è costituita dalla rendita catastale dei fabbricati rivalutata del 5% e moltiplicata poi per il coefficiente 160).
Per sapere quanto pagare ci si può rivolgere ai propri commercialisti, ai patronati, ma dal 26 settembre è anche a disposizione il Comune di Barga per fornire adeguata consulenza.
Dal 26 settembre al 15 ottobre 2014 a Fornaci di Barga presso l’ufficio comunale distaccato (Stazione FF.SS.) è stato aperto uno sportello per fornire tutte le informazioni. L’ufficio è aperto al pubblico il mercoledì e venerdì dalle 15,30 alle 18.
Per quanto riguarda Barga invece è a disposizione l’Ufficio Tributi (Vicolo Giannetti), che rimane aperto tutti i giorni compreso il sabato dalle 9 alle 13 e nel pomeriggio di martedì e giovedì dalle 14 alle 17,30.

Sulla home page del sito istituzionale dell’ente (www.comune.barga.lu.it) è presente un calcolatore per il conteggio e la stampa del modello F24 della TASI 2014 ed è anche possibile scaricare il regolamento e l’impianto tariffario della TASI.

L’aliquota della nuova TASI è fissata al 2,5 per mille per rendite catastali fino al 1000 euro ed al 3,30 per mille per rendite superiori.
Ma ci sono una serie di detrazioni che variano a seconda della rendita del proprio immobile. Per rendite fino a 320 euro la detrazione è di 130 euro; da 321 a 400 euro la detrazione è pari a 100 euro; per rendite da 401 fino 500 euro, la detrazione è di 70 euro; per rendite da 501 a 700, la detrazione è di 40 euro; per rendite da 701 a 1000 euro la detrazione è di 20 euro. Non ci sono invece detrazioni per le rendite superiori a 1000 euro.

Per la definizione di abitazione principale valgono le previsioni stabilite dalla normativa vigente e dal regolamento comunale in materia di IMU.
In particolare è considerata abitazione principale:

– il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il proprio nucleo familiare, inteso questo formato dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori di età, dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale di Barga, la TASI per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applica per un solo immobile; l’altro fabbricato è soggetto all’IMU.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati uno nel comune di Barga e l’altro in un comune diverso, si applica la TASI e non l’IMU solo a condizione che la residenza e dimora abituale nel comune diverso sia giustificata da esigenze lavorative o di studio. A tal fine i contribuenti interessati dovranno presentare, entro il termine previsto per la presentazione dichiarazione, un’autocertificazione che attesti l’esistenza delle condizioni previste per ottenere l’esenzione
– l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo proprietario, usufruttuario ecc., che risultando anziano o disabile, acquisisca la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
– le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; – i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
– la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
– l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
– le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze che, a causa di eventi calamitosi, siano state dichiarate inagibili con ordinanza sindacale e sia stato disposto lo sgombero coattivo dei suoi occupanti.
Non sono equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito a familiari o parenti e quelle di proprietà degli italiani residenti all’estero. Per queste fattispecie di fabbricati deve essere pertanto versata l’IMU.

Il tributo deve essere assolto in autoliquidazione ed il pagamento dell’imposta dovuta deve essere effettuato con mod. F24 in due rate:
– la prima in acconto da versare entro il 16 ottobre 2014 pari al 50% dell’imposta annua
– la seconda a saldo da versare tra il 1° ed il 16 febbraio 2015.

E’ consentito il pagamento in un’unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
Gli importi da versare devono essere arrotondati all’euro per difetto se la frazione risulta uguale o inferiore ai 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
I codici da indicare sui modelli di versamento sono:
– codice comune A657
– codice tributo 3958
– rateazione/mese rif.: NESSUN CODICE
I versamenti non devono essere eseguiti quando l’imposta annua complessivamente dovuta risulta inferiore a Euro 12,00

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