Fuoco criminale

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E’ uno dei pomeriggi più caldi dell’estate, un’estate calda e un po’ isterica in cui ogni ondata di caldo ha un nome mitologico. E’ l’ennesima americanizzazione del nostro essere italiani. Fortunatamente da noi non si va a caccia di twisters e non ci sono uragani distruttivi. Non mancano, e la Toscana lo sa bene, precipitazioni catastrofiche che provocano distruzione e morte. Puntuali, al verificarsi dell’alluvione e della frana, arrivano frasi fatte sull’abbandono della montagna e sul degrado dei boschi che non riescono più a proteggere il suolo dalle piogge. Questo accadrà tra qualche mese, intanto in questo giorno caldo d’estate si leva un’alta colonna di fumo tra i colli che separano l’Oltreserchio dalla Versilia. Non posso fare a meno di invitare mia figlia ad assistere allo “spettacolo”. Riflettiamo sugli animali e le piante che stanno morendo. Poi cerchiamo di capire come possa essere nato l’incendio.

Conoscendo le statistiche le chiarisco subito che quell’incendio è dovuto all’operato di una o più persone, non certo alla mitica autocombustione, tanto citata quanto rara. Di certo le alte temperature, la siccità che rende i boschi asciutti e quel venticello che poco prima abbiamo benedetto poiché capace di mitigare la calura del sabato sono tutti fattori che favoriscono lo sviluppo dell’incendio. Non sono, però, un alibi a qualsiasi comportamento che possa aver scatenato il fuoco.

Arriva, inevitabile, la domanda: “Cosa fanno a chi provoca un incendio nel bosco?”. Provocare un incendio boschivo, inutile girarci intorno, è un reato punito dal Codice Penale e sono due le circostanze sanzionabili dal giudice: l’incendio colposo e quello doloso.

Il primo è l’incendio boschivo che viene provocato in modo non intenzionale ma per nostra disattenzione, per una qualche forma di incuria o per quella che qualcuno definisce “sfiga”. Stiamo utilizzando un tagliaerba di cui trascuriamo la manutenzione che improvvisamente va a fuoco oppure stiamo accendendo il barbeque del nostro giardino e facciamo salire troppo le fiamme facendo sfuggire qualche favilla, eseguiamo una saldatura e qualche scintilla incendia delle sterpaglie: sono tutti casi in cui senza intenzione possiamo determinare l’innesco di un incendio. In ognuno di essi c’è una componente di rischio che abbiamo introdotto ed accettato insieme alla possibilità di subire una denuncia e la condanna per incendio colposo. Difficilmente dimostrerete il caso fortuito e il vostro avvocato dovrà darsi da fare per limitare la pena. La ratio della condanna è semplice: il danno che possiamo provocare è grave per la collettività intera e il nostro comportamento è socialmente inaccettabile. Inutile dire che, se provochiamo un incendio in questi giorni, le condizioni meteo del momento e lo stato di allerta “dovuto per legge” che vige in Toscana nel periodo estivo rendono il nostro comportamento particolarmente riprovevole.

La seconda fattispecie è quella dell’incendio doloso. In questo caso si dimostra che abbiamo volontariamente appiccato il fuoco con l’intenzione di bruciare un bosco. Siamo incendiari e, come tali, il nostro comportamento viene sanzionato pesantemente: si può trattare anche di diversi anni di carcere, di sicuro di più di quelli che rischiamo con l’incendio colposo.

Avrete notato che non ho scritto “piromane”. Non è una questione linguistica: l’incendiario è un criminale, un tale che commette un reato consapevolmente, mentre il piromane è una persona malata che dà fuoco in risposta ad uno stimolo incontrollabile, così come il cleptomane ruba per soddisfare il bisogno patologico di farlo e non per arricchirsi o danneggiare gli altri. Il piromane avrà un trattamento giuridico completamente diverso dall’incendiario perché non è un criminale che consapevolmente commette un reato.

Quanto fin qui detto, probabilmente, è un banale ripasso di alcune nozioni di diritto, pur applicate al caso specifico dell’incendio boschivo. Ciò che sorprenderà qualcuno è conoscere cosa si intende sul piano giuridico per incendio boschivo. Nell’immaginario collettivo ci sono grandi fiamme che avvolgono gli alberi, una colonna di fumo che trasforma l’aspetto delle colline in quello di vulcani e mezzi aerei che scaricano bombe d’acqua per spengere le fiamme. Per la legge non è così. Lo comprenderete bene pensando ai casi in cui gli incendiari sono arrestati “in flagranza di reato”. Essi stanno solo appiccando il fuoco e un qualsiasi avvocato difensore direbbe che la capacità di quel fuoco di propogarsi a tutto il bosco è solo potenziale e tutta da dimostrare. Chi esegue l’arresto lo fa sulla base di un presupposto ben diverso: l’incendio boschivo è, semplicemente, un fuoco che ha la capacità potenziale di propagarsi al bosco. Non c’è bisogno che il bosco vada a fuoco per essere denunciati e condannati: basta che ci sia evidenza del nostro comportamento doloso o colposo e che sia dimostrabile la suscettibilità del fuoco di propagarsi al bosco. Sia chiaro anche che, per quanto attiene agli incendi boschivi, per bosco non si intende necessariamente una foresta di alberi secolari ma anche un’area cespugliata con una certa copertura del suolo, un bosco già percorso dal fuoco, un castagneto da frutto o una pioppeta.

Lo confesso: mia figlia si è un po’ persa tra queste spiegazioni ma anche a lei sono ben chiare alcune cose, come il fatto che in questi giorni dobbiamo stare particolarmente attenti quando siamo in vicinanza dei boschi. Le dico che non si può accendere il fuoco a meno di 200 metri dal bosco e lei replica che “possiamo aspettare le prime piogge prima di accendere quel fuoco”. Ha ragione: in fondo che bisogno c’è di bruciare delle sterpaglie o dei residui dei lavori di giardinaggio proprio ora? E col barbeque possiamo prestare più attenzione ed essere sicuri di avere a portata di mano un bel getto d’acqua e un telefono. Se proprio dovessimo provocare un fuoco suscettibile di propagarsi al bosco dobbbiamo chiamare subito il 1515 o il 115 per chiedere un intervento tempestivo. Vale davvero poco in chiave di prevenzione degli incendi, ma quella chiamata mirata a limitare i danni del nostro (grave) errore potrebbe essere usata dal nostro avvocato per chiedere le attenuanti in sede processuale.

“E se vediamo qualcuno che dà fuoco al bosco cosa dobbiamo fare?”, chiede mia figlia. Le rispondo in modo semplice: “La stessa cosa che faremmo se vedessimo qualcuno che cerca di sparare ad un bambino: cercare di dissuaderlo e chiamare la polizia o i carabinieri”.

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