BARGA – In consiglio comunale ieri sera, tra i punti all’ordine del giorno c’è stato anche l’approvazione, avvenuta all’unanimità, del regolamento comunale per la cremazione, l’affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri. Tutti aspetti importanti legati alla cremazione, che devono però sottostare a precisi regolamento e rispettare le leggi in vigore. Per tal motivo è stato realizzato il regolamento che definisce tutte le situazioni possibili che ha il fine di tutelare i diritti di ogni persona, le sue convinzioni religiose e culturali, la dignità e la libertà di scelta di disporre delle proprie spoglie mortali e il diritto a una corretta e adeguata informazione per quanto concerne le diverse pratiche funerarie previste dall’ordinamento.
Autorizzazione alla cremazione: La cremazione, stabilisce il regolamento, deve essere autorizzata dall’ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso disposizione testamentaria autografa; in presenza infatti di volontà testamentaria del defunto, l’esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dare seguito alle disposizioni del defunto, tranne il caso in cui i familiari presentino una dichiarazione scritta di pugno dal defunto, contraria alla cremazione e rilasciata in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa.
La volontà di essere cremati si può esprimere anche attraverso l’ iscrizione ad apposita associazione riconosciuta (a Barga ed a Fornaci ad esempio c’è una sede del Registro Italiano Cremazioni ndr). Nel caso di iscrizione, per procedere alla cremazione del defunto è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall’associato di pugno proprio o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal rappresentante legale dell’associazione, così come la certificazione della regolarità dell’iscrizione, fino al momento del decesso
Infine, in mancanza di disposizione testamentaria o di iscrizione ad associazione la volontà di cremare il defunto può essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette, la volontà è manifestata dal legale rappresentante.
Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o del Comune di residenza del defunto. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all’Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via telematica nelle forme consentite dalla legge.
Conservazione delle ceneri: Secondo il regolamento, le ceneri derivanti dalla cremazione devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all’esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e la stessa urna, sigillata, può essere tumulata; inumata qualora le caratteristiche del materiale dell’urna lo consentano; conservata all’interno del cimitero o consegnata al soggetto affidatario. La tumulazione può essere effettuata in area cimiteriale in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o in un loculo nel rispetto del vigente regolamento per la sepoltura nei cimiteri comunali.
Inumazione dell’urna cineraria: L’inumazione in area cimiteriale è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri, per cui le urne da inumare devono essere in materiale biodegradabile.
L’inumazione avviene solo entro area cimiteriale individuata dall’Amministrazione Comunale. Conservazione dell’urna all’interno di un cimitero: L’urna può essere conservata all’interno del cimitero, nei luoghi predisposti.
Affidamento delle ceneri: Nel rispetto della volontà del defunto, il soggetto affidatario dell’urna può essere qualunque persona ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà. Per l’affidamento delle ceneri è necessaria la presentazione di una domanda da parte dei soggetti previsti.
La consegna dell’urna cineraria all’affidatario, o suo delegato, è fatta dal gestore dell’impianto crematorio previa sottoscrizione di un verbale di consegna nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell’urna o delle ceneri. Le ceneri dovranno essere contenute in un’apposita urna di materiale resistente e infrangibile.
Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato, ma non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme.
Dispersione delle ceneri: L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri, è rilasciata dal comune nel quale è avvenuto il decesso, previo accertamento dell’espressa volontà del defunto da parte dell’ufficiale di stato civile. La dispersione delle ceneri in un comune diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso richiede autorizzazione del comune nel quale è effettuata la dispersione
Nel caso in cui la dispersione delle ceneri avvenga in mare, il nulla osta è rilasciato dal comune dal quale viene imbarcata l’urna contenente le ceneri da disperdere. In entrambi i casi il nulla osta è richiesto d’ufficio dal comune che ha autorizzato la cremazione
È necessaria la presentazione di una domanda da parte del soggetto individuato.
Luoghi di dispersione delle ceneri: La dispersione delle ceneri nel territorio del Comune di Barga, previa autorizzazione rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile, è consentita nel cinerario comune, nei laghi e nei fiumi, nei tratti liberi da natanti e manufatti individuati con deliberazione della Giunta comunale; in aree naturali appositamente individuate con deliberazione della Giunta comunale; in aree private all’aperto purché al di fuori dei centri abitati e con il consenso dei proprietari
La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dal vigente Codice della Strada.
Nel caso in cui il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest’ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi novanta giorni dalla cremazione, le ceneri sono disperse in cinerario comune.
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